IL DECRETO LEGISLATIVO 311/06

 

Decreto Legislativo 29 Dicembre, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia” (GU n. 26 del 1-2-2007 – Suppl. Ordinario n. 26)
Sintesi, non esaustiva , del Decreto in vigore dal 2 Febbraio 2007.

FINALITA’
Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici disciplinandone la metodologia per il calcolo ed i criteri generali per la certificazione energetica.

DEFINIZIONI
L’edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La prestazione energetica è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio. L’attestato di certificazione energetica dell’edificio è il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio.

AMBITO DI INTERVENTO
Il decreto di applica alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione oltre che alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un’applicazione graduale:
un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq.;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq.;
un’applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione di edifici esistenti sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:
- a decorrere dal 1 luglio 2007:
agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
- decorrere dal 1 luglio 2008:
agli edifici di superficie utile fino a 1.000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
- a decorrere dal 1 luglio 2009:
alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura , sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio , ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.

ACCERTAMENTI
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, alla relazione tecnica nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

NORME TRANSITORIE
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica (conformità delle opere realizzate , rispetto al progetto e alla realizzazione tecnica) asseverata dal direttore dei lavori.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di quelli esistenti, il calcolo della prestazione energetica potrà avvenire:
- Calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite in relazione alla tipologia di edificio ed alla zona climatica (allegato C punto 1 del Decreto).
In aggiunta calcolo e verifica del valore della trasmittanza termica U delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti che dovrà essere inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali ed orizzontali. Tale limite deve essere rispettato per tutte le categorie di edifici ad eccezione della E.8 situati in zona climatica C-D-E-F, ed è esteso anche alle strutture opache verticali ed orizzontali che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
- Calcolo e verifica dei valori limite di trasmittanza termica U delle strutture orizzontali e verticali , in alternativa al calcolo dell’EPi, nel rispetto dei limiti imposti sui singoli componenti dell’involucro edilizio:
- Divisori orizzontali e verticali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno (Allegato C tabelle 2 e 3 del Decreto);
- Divisori interni orizzontali e verticali tra unità immobiliari o edifici confinanti, per tutte le categorie ad eccezione dell E8 e situati in zona climatica C-D-E-F, siano inferiori a 0,8 W/m2K.
Per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8, si dovrà verificare l’assenza di condensazioni superficiali. Nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (rifacimento pareti e/o intonaci esterni , impermeabilizzazione del tetto , etc.), la trasmittanza termica U per le strutture opache orizzontali e verticali dovranno soddisfare i valori limite (allegato C tabelle 2 e 3 del Decreto).

 

CATEGORIE DI EDIFICI A CUI SI APPLICA IL DECRETO 311/06

E.1 (1)
Edifici residenziali con occupazione continuativa (abitazioni civili e rurali collegi, conventi, caserme)

E.1 (2)
Edifici residenziali con occupazione saltuaria (case per vacanza)

E.1 (3)
Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari

E.2
Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati

E.3
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili

E.4
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatri, musei, biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti)

E.5
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, supermercati, esposizioni)

E.6
Edifici adibiti ad attività sportive (piscine , palestre)

E.7
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili

E.8
Edifici industriali ed artigianali riscaldati per il comfort degli occupanti

 

SCHEMA INDICATIVO DELLE ZONE CLIMATICHE ITALIANE
SECONDO IL DPR 412/93

 

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA

Valori limiti della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2K (Esclusa categoria E8) Coperture piane, inclinate e terrazze

 

 

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