IL DECRETO LEGISLATIVO 311/06
Decreto Legislativo 29 Dicembre,
n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo
19 Agosto 2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico in edilizia” (GU n. 26 del 1-2-2007 –
Suppl. Ordinario n. 26)
Sintesi, non esaustiva , del Decreto in vigore dal 2 Febbraio 2007.
FINALITA’
Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare
le prestazioni energetiche degli edifici disciplinandone la metodologia per
il calcolo ed i criteri generali per la certificazione energetica.
DEFINIZIONI
L’edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La prestazione energetica è la quantità annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare
i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio. L’attestato
di certificazione energetica dell’edificio è il documento attestante
la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell’edificio.
AMBITO DI INTERVENTO
Il decreto di applica alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova
costruzione oltre che alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un’applicazione
graduale:
un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq.;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti
di superficie utile superiore a 1.000 mq.;
un’applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio
nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20%
dell’intero edificio esistente.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici
di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione di edifici esistenti sono
dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di
un attestato di certificazione energetica con la seguente gradualità
temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:
- a decorrere dal 1 luglio 2007:
agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 mq., nel caso di trasferimento
a titolo oneroso dell’intero immobile;
- decorrere dal 1 luglio 2008:
agli edifici di superficie utile fino a 1.000 mq., nel caso di trasferimento
a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole
unità immobiliari;
- a decorrere dal 1 luglio 2009:
alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso.
A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è
necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura
, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici. L’attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima
di dieci anni a partire dal suo rilascio , ed è aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio
o dell’impianto. L’attestato di certificazione energetica comprende
i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio
che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.
ACCERTAMENTI
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti, alla relazione tecnica nonché l’attestato
di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori.
NORME TRANSITORIE
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli
edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione
energetica (conformità delle opere realizzate , rispetto al progetto
e alla realizzazione tecnica) asseverata dal direttore dei lavori.
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione
di quelli esistenti, il calcolo della prestazione energetica potrà
avvenire:
- Calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale (EPi) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori
limite in relazione alla tipologia di edificio ed alla zona climatica (allegato
C punto 1 del Decreto).
In aggiunta calcolo e verifica del valore della trasmittanza termica U delle
strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti
che dovrà essere inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie
verticali ed orizzontali. Tale limite deve essere rispettato per tutte le
categorie di edifici ad eccezione della E.8 situati in zona climatica C-D-E-F,
ed è esteso anche alle strutture opache verticali ed orizzontali che
delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto
di riscaldamento.
- Calcolo e verifica dei valori limite di trasmittanza termica U delle strutture
orizzontali e verticali , in alternativa al calcolo dell’EPi, nel rispetto
dei limiti imposti sui singoli componenti dell’involucro edilizio:
- Divisori orizzontali e verticali delimitanti il volume riscaldato verso
l’esterno (Allegato C tabelle 2 e 3 del Decreto);
- Divisori interni orizzontali e verticali tra unità immobiliari o
edifici confinanti, per tutte le categorie ad eccezione dell E8 e situati
in zona climatica C-D-E-F, siano inferiori a 0,8 W/m2K.
Per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8, si dovrà
verificare l’assenza di condensazioni superficiali. Nel caso di ristrutturazione
o manutenzione straordinaria (rifacimento pareti e/o intonaci esterni , impermeabilizzazione
del tetto , etc.), la trasmittanza termica U per le strutture opache orizzontali
e verticali dovranno soddisfare i valori limite (allegato C tabelle 2 e 3
del Decreto).
CATEGORIE DI EDIFICI A CUI SI APPLICA IL DECRETO 311/06
E.1 (1)
Edifici residenziali con occupazione continuativa (abitazioni civili e rurali
collegi, conventi, caserme)
E.1 (2)
Edifici residenziali con occupazione saltuaria (case per vacanza)
E.1 (3)
Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
E.2
Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati
E.3
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
E.4
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili
(cinema, teatri, musei, biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti)
E.5
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, supermercati,
esposizioni)
E.6
Edifici adibiti ad attività sportive (piscine , palestre)
E.7
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
E.8
Edifici industriali ed artigianali riscaldati per il comfort degli occupanti
SCHEMA INDICATIVO
DELLE ZONE CLIMATICHE ITALIANE
SECONDO
IL DPR 412/93
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA
Valori limiti della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2K (Esclusa categoria E8) Coperture piane, inclinate e terrazze